Nuove indicazioni per le prestazioni energetiche: obbligo per nuove costruzoni, vendita e affito

Il D.L del 4 giugno 2013, numero 63, sancisce che il 2018 (per il pubblico) e il 2020 (per il privato) sono i tetti massimi per l’obbligo di realizzazione di Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ). Inoltre, il suddetto D.L è lo stesso che proroga le detrazioni fiscali fino al termine del 2013 (vedi nostro articolo a tal riguardo).

L'ACE diventa APE, le sanzioni e i controlli (seppur diversificati) si faranno più duri e intransigenti, anche sugli annunci di affitto o vendita sarà d'obbligo riportare tutte le informazioni in materia energetica e i contratti dovranno conseguentemente adeguarsi.

Riassumiamo di seguito le innovazioni più significative apportate dal decreto rispetto alle normative attuali.


Prima di tutto l'ACE (attestato di certificazione energetice) diviene APE (attestato di prestazione energetica); uniformando così la dicitura allo standard europeo.

Per vendite, locazioni e nuove realizzazioni il proprietario deve consegnare l'APE all'acquirente oppure al conduttore. Se la vendita o l'affitto vengono stabiliti prima della costruzione dello stabile, il venditore/locatario deve fornire la futura prestazione energetica e redarre l'APE con la dichiarazione di fine lavori. Nei nuovi contratti sarà quindi inserita una specifica clausola in cui acquirente/conduttore dichiarano di aver ircevuto tutta la documentazione relativa alla prestazione energetica. 

Per gli edifici della pubblica amministrazione anche aperti al pubblico con una superficie utile complessiva maggiore di 500 m^2, è necessario che il proprietario o il reponsabile della gestione faccia redarre l'APE in 120 gg. dal 6 giugno 2013 (giornata in cui è entrato in vigore il DL). Inoltre l'APE deve essere affisso in "bella vista". Gradualmente, a partire dal 9 luglio 2015, i 500 m^2 scendono a 250.  

Gli annunci di vendita/affitto dovranno indicare anche l'indice di prestazione enegetica e la relativa classe.

Anche i contratti (che siano essi nuovi oppure solo rinnovati) degli edifici pubblici/con committetente pubblico, per assegnare la gestione degli impianti termici o di climatizzazione, necessiteranno dell'APE. 

L’APE sarà in genere valido per 10 anni, purchè si rispettino le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici (altrimenti la validità dell’attestato decade); all'APE verranno allegati i libretti d’impianto degli edifici o delle singole abitazioni, al fine di favorire i controlli.

Un nuovo D.M predisporrà l’aggiornamento e adeguamento del "vecchio" Decreto Min. del 26 giugno 2009. Esso conterrà:

  • la previsione di metodologie di calcolo semplificate utili per basse superifici con modeste prestazioni;
  • la definizione dell'attestato stesso che comprenda tutte le informazioni rilevanti in materia energetica permettendo ai cittadini il confronto fra diversi edifici;
  • uno schema per gli annunci delle agenzie immobiliari al fine di uniformare le "informazioni energetche";
  • dovrà essere definito anche un sistema informativo uniforme per tutto il paese (sia in fatto di gestione catastale che di gestione degli APE e controlli pubblici correlati) 

Sanzioni
Se un professionista emette un APE senza attenersi ai criteri stabiliti è punito con una sanzione che varia dai 700 ai 4200 euro. 

Se invece un edifici non è dotato di APE le sanzioni variano in base ai casi:

  • in caso di nuova costruzione/ristrutturazioni importanti/vendite, la sanzione va dai 3000 ai 18000 euro;
  • in caso di nuovo contratto di affitto, il proprietario può essere soggetto a sanzione amm. che va dai 300 ai 1800 euro.
  • in caso di annuncio privo di informazioni corrette in materia energetica la sanzione amministrativa varia tra 500 e 3.000 euro.
A cura di REDAZIONE CASETRENTINE.IT - Fonte EDILTECNICO
11 giugno 2013 certificazione energetica

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