Affitti in nero: stop alle sanzioni contro i proprietari

Vi ricordate la normativa che permetteva all’inquilino che denunciava di pagare in nero il proprio affitto di far sanzionare ingentemente il padrone di casa? 

Se da un lato la disposizione poteva rivelarsi uno strumento di lotta al nero alquanto efficace (vconsiderato che dava agli inquilini delle ragioni per denunciare, offrendo grossi vantaggi economici, oltre che il tanto agognato contratto); dall’altro andava a ledere i diritti dei proprietari di casa.

È notizia di questi giorni che la Corte Costituzionale ha bocciato questo provvedimento perchè incostituzionale.

Di seguito i dettagli normativi e la sentenza.


Il provvedimento introdotto dal decreto legislativo n. 23 del 2011 "Disposizione in materia di federalismo fiscale municipale", fu accolto da molti come un’arma micidiale nel tentativo di porre fine al diffuso fenomeno degli affitti in nero.

Denunciando il proprietario, l'inquilino poteva beneficiare di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale, con una durata di quattro anni + 4 (per un possibile totale di ben 8 anni). Lo stesso accadeva se nel contratto si dichiarava un canone d'affitto più basso rispetto a quello effettivo o se era stato registrato un finto comodato gratuito.

E' comunque importante ricordare che prima del 6 giugno del 2011 (data di entrata in vigore della normativa) fu data ai proprietari la possibilità di autodenunciarsi ottenendo così una riduzione dell’Irpef dal 30% al 21%.

Sono emersi numerosi problemi legati alla possibilità di dare o meno lo sfratto per morosità: da qui la Corte Costituzionale con la sentenza 50/2014 ha dichiarato illegittimi i commi 8 e 9 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale municipale.

La norma è stata giudicata incostituzionale perchè ben oltre la delega in materia di federalismo fiscale data al Governo dalla Legge 42/2009, che ha fissato i parametri per l'adozione del D.lgs 23/2011.

Inoltre sfora anche i limiti dello Statuto del contribuente, in base al quale le violazioni di carattere tributario (come la mancata registrazione del contratto e il conseguente mancato versamento delle imposte sui redditi incamerati grazie all'affitto dell'immobile) non possano implicare la nullità del contratto. Con il D.lgs. 23/2011, invece, è come se il contratto non registrato dal locatore decadesse e si passasse automaticamente a nuove clausole. 

E' stato fatto notare inoltre che questa normativa così penalizzante per il locatore e premiale per il conduttore, non genera maggiori entrate per il Fisco: al ridursi del canone d’affitto si riducono anche le imposte di registro e le imposte dirette pagate.

Soddisfatta Confedilizia. “Con la sentenza oggi depositata, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che sanzionava in modo eccezionalmente pesante perfino il caso della registrazione di un contratto di locazione con un giorno di ritardo”, ha dichiarato il presidente dell'associazione, Corrado Sforza Fogliani.

La sentenza ha valore retro-attivo: nulli i contratti che sono stati registrati dagli inquilini e dai funzionari del Fisco a partire dal 6 giugno 2011. I proprietari potranno così chiedere agli inquilini di liberare l'abitazione.

Permangono invece le regole fiscali: chi ha affittato una casa in nero dovrà pagare le imposte non versate, le sanzioni e gli interessi.

A cura di REDAZIONE CASETRENTINE.IT - Fonte EDILPORTALE
20 marzo 2014 affitto casa

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