CIL e CILA, lavori di ristrutturazione: quale documentazione fornire

In questo periodo di forti incentivi fiscali per le ristruturazioni potrebbe essere utile far chiarezza sul tipo di documentazione è necessario presentare in base ai lavori che si intendono fare.

Fino al 2010 lo strumento più utilizzato per la maggior parte degli interventi edilizi era la DIA (denuncia di inizio attività) che si caratterizzava per il silenzio-assenso di 30 giorni dopo il quale era possibile cominciare i lavori.

Ora la DIA è infatti stata sostituita (salvo alcune eccezioni) dalla CIL, CILA (Comunicazione Inizio Lavori) e dalla SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività). In questo aritcolo approfondiamo le differenze fra CIL e CILA, mentre per SCIA e DIA leggete questo altro nostro articolo.


La CIL (Comunicazione di inizio lavori) è lo strumento attraverso il quale è possibile effettuare la realizzazione di piccoli interventi senza uno specifico titolo.

Attraverso questa tipologia di comunicazione è pertanto possibile effettuare gli interventi edilizi realizzabili senza titolo. Ecco quali sono gli interventi possibili, secondo il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n.380/2001):
- interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di manufatti idonei ad alterare la sagoma dell’edificio;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico (esclusa la ricerca di idrocarburi);
- edificazione di serre mobili stagionali;
- opere interne (rifacimento intonaci, tinteggiature, riparazione pavimenti e rivestimenti, sostituzioni di sanitari, riparazioni varie);
- opere esterne (rifacimento impermeabilizzazioni, manutenzione e rifacimento di intonaci, tinteggiature delle facciate utilizzando medesimi materiale e stessi colori preesistenti, ripristino cornicioni, riparazioni infissi, ecc.).

 

La CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) che, oltre alla comunicazione, è composta da una relazione asseverata di un tecnico abilitato e da elaborati grafici di progetto, è invece necessaria per i seguenti interventi, tutti compresi nel bonus ristrutturazioni 2014:

1. Interventi sulle coperture e sui tetti per l’isolamento termico
2. Nuova costruzione o rifacimenti dei balconi esterni con materiali e caratteristiche diverse del preesistente
3. Intonaci e tinteggiature esterne con modifica di colore e di materiali
4. Nuova installazione o sostituzione di gronde e sistemi per lo scolo delle acque anche con materiali e caratteristiche diverse del preesistente
5. Porte e serramenti per esterni con caratteristiche di trasmittanza termica che rispettino gli indici del decreto 20 gennaio 2010.
6. Nuove aperture interne
7. Ascensori e montacarichi esterni possono essere installati o sostituiti con nuovi impianti rispondenti alla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (legge 13/1989).

N.B: per le zone sottoposte a vincoli paesaggistici occorre presentare anche istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

In mancanza delle sopracitate comunicazioni è possibile incorrere in sanzioni, ma è fondamentale ricordare che un'unità immobiliare che ha subito degli interventi di manutenzione straordinaria senza che questi siano stati comunicati al proprio comune e successivamente al catasto dovrà essere regolarizzata prima del rogito per riportarla alla conformità catastale.

A cura di REDAZIONE CASETRENTINE.IT - Fonte EDILTECNICO
12 maggio 2014 ristrutturazione , bonus 36% - 55% , bonus 50% , bonus 65%

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