IMU deducibile al 20% in Unico 2015 per immobili strumentali

L'art. 1, commi 715 e 716, Legge di stabilità 2014, modificando l’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, ha previsto che da quest'anno (a partire quindi dall'UNICO 2015) l'IMU pagata per gli immobili strumentali sarà deducibile dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo per una quota totale del 20%, anziché del 30%, come avvenne per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Gli immobili interessati sono solo quelli strumentali, non è deducibile l'imposta municipale assolta sulle altre categorie di immobili, come ad esempio quella relativa alle aree edificabili destinate alla vendita o ai beni patrimonio, anche se sussiste l'inerenza con il reddito di impresa.


Ricordiamo che gli immobili strumentali vengono divisi in due categorie:

  • immobili strumentali per destinazione, vale a dire gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività azienda.

Vi rientrano quindi anche gli immobili classificati in categoria abitativa (da A/1 ad A/9);

  • immobili strumentali per natura, vale a dire gli immobili che, a prescindere dalla loro classificazione catastale, sono destinati dall’imprenditore all’esercizio dell’attività aziendale.

Gli immobili strumentali per natura sono quelli appartenenti alle categorie catastali:

  • B (unità immobiliari per uso di alloggio collettivo),
  • C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varie),
  • D (immobili a destinazione speciale),
  • E (immobili a destinazione particolare)
  • A/10 (uffici e studi privati) a condizione che quest'ultima classificazione risulti nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria.

Qualora l'immobile venga locato o utilizzato in modo promiscuo, non può più essere considerato strumentale per destinazione.

l’Imu del 2013 pagata nel corso del 2014 è deducibile in tale periodo d’imposta, ma solo per una quota del 20%: anche se si tratta del tributo di competenza per il 2013, periodo in cui la deduzione era stata fissata ad una quota naggiore pari al 30%, l’applicazione del principio di cassa fa sì che le imprese che hanno pagato tardivamente l’imposta relativa all’anno 2013 vengano penalizzate rispetto a chi ha già correttamente versato l'IMU nel corso dell'anno 2013. Inoltre non è possibile portare in deduzione l'IMU relativa ad annualità precedenti al 2013.

Fate infine attenzione al fatto che le imprese individuali debbono provvedere alla preliminare iscrizione del bene in contabilità, in mancanza di tale iscrizione non avrete diritto ad alcuna deduzione.
Per i lavoratori autonomi, invece, la strumentalità dell'immobile è solo quella per destinazione e si prescinde dalla contabilizzazione del bene. 

A cura di REDAZIONE CASETRENTINE.IT
4 giugno 2015 imu , detrazioni fiscali

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