DDL Concorrenza: le novità per il settore immobiliare

È in dirittura d'arrivo il DDL Concorrenza, che, dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri e pedissequi passaggi nelle commissioni parlamentari, giungerà in Aula il prossimo 21 settembre 2015 per l'approvazione e il voto finale: tra le varie novità contenute nel disegno di legge, vediamo quelle inerenti il mondo immobiliare.


Innanzitutto dopo il tanto parlare che si è fatto sui giornali sulla possibilità, inizialmente prevista dal Governo Renzi, di affidare anche agli avvocati la possibilità di stipulare contratti di compravendita immobiliare inferiori al valore di 100.000 euro, la versione del DDL Concorrenza che è uscita dalle commissioni parlamentari vede depennata questa eventualità. Le compravendite immobiliari rimarranno, dunque, esclusiva dei notai.

A bilanciare questo elemento e per creare maggiore concorrenza, che nella speranza del legislatore porterà ad un abbassamento dei prezzi delle compravendite immobiliari, troviamo l'innalzamento del numero dei notai, che dagli attuali 7.000 passerà a 10/12.000, ovvero un notaio ogni 5mila abitanti, mentre oggi è uno ogni 7mila abitanti.

Chiaramente rimangono ferme le altre norme relative ai titoli di abilitazione e dunque per vedere gli effetti di tale riforma si dovrà attendere qualche anno, poiché dovranno essere indetti i concorsi pubblici per Notaio, superati gli esami abilitativi e solo al termine si potrà sperare di vederne i relativi benefici in termini di maggiore concorrenza.

All'insegna della trasparenza le novità inerenti le polizze assicurative connesse alla erogazione di un prestito bancario e/o finanziario o di un mutuo immobiliare: in tutti quei casi nei quali le banche stesse o gli intermediari finanziari propongono la sottoscrizione di una polizza assicurativa – e sappiamo essere la norma ormai – queste dovranno informare il cliente sull'ammontare della provvigione che guadagnano dall'istituto assicurativo, nel caso il cliente sottoscriva l'assicurazione.

Il legislatore, in tal senso, spera che una maggiore trasparenza del mercato porterà alla presa di coscienza, da parte del cliente, sul reale costo dell'assicurazione che gli viene proposta e in tal modo potrà anche rivolgersi ad altre imprese assicuratrici al fine di individuare un prezzo più conveniente.

Proprio per rafforzare tale meccanismo, viene introdotto anche il diritto di recesso per il cliente che ha sottoscritto un contratto assicurativo in banca, nel termine massimo di 60 giorni dalla data di sottoscrizione, e ovviamente senza incorrere in spese o penali. Infine chiamare il servizio clienti della banca o di una società finanziaria da un cellulare costerà al massimo come una normale chiamata urbana.

Chiaramente il testo non è ancora definitivo e l'esame in Aula potrà portare ad ulteriori limature o aggiunte: bisognerà dunque attendere il prossimo 21 settembre per avere un dato certo.

A cura di REDAZIONE CASETRENTINE.IT
14 settembre 2015 ddl

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