L'affitto di un fondo rustico differisce da quello di un normale immobile commerciale o residenziale: lo Stato italiano, nel prendere atto delle differenti finalità che esistono tra i normali contratti di locazione aventi ad oggetto immobili e quelli aventi ad oggetto terreni, ha sviluppato una apposita normativa. Grazie alla legge n. 203 del 3 maggio 1982, è stata dunque delineata la specifica disciplina dell'affitto di fondo rustico.
La prima differenza che salta subito all'occhio di chi legge la normativa è la durata: il contratto di affitto di fondo rustico ha una durata standard di 15 anni. Tale termine però viene ridotto a 6 anni nel caso di affitto di terreni montani con finalità di alpeggio e più in genere nel caso di contratti di affitto di terreno agricolo ubicato nell'ambito di comunità montane. La normativa lascia aperta la possibilità negoziale di stabilire una durata diversa da quella prevista ex lege ma in questo caso è necessario avvalersi nel corso della trattativa dell'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole.
Il secondo elemento nel quale il contratto di affitto di fondo rustico differisce rispetto un normale contratto di affitto è nel pagamento. La legge 203/1982 dispone che, oltre al tradizionale pagamento in denaro, il corrispettivo per il contratto di affitto di fondo rustico può essere pagato anche con una quota dei frutti prodotti dallo stesso terreno rustico o per mezzo di prestazioni in natura.
In modo analogo a quanto avviene per il contratto di locazione di immobili residenziali e commerciali, anche in questo caso la normativa vigente non prevede la forma scritta: si può dunque stipulare un contratto di affitto di fondo rustico con un accordo verbale. L'accordo verbale è comunque soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, così come quello scritto.
Il contratto di affitto di fondo rustico si conclude per decorso del termine purché la parte che intende disdire il contratto comunichi all'altra tale volontà. Diversamente si rinnoverà automaticamente alla scadenza del termine contrattuale per un periodo pari a quello originario. Mentre il concedente non può recedere prima della scadenza del contratto di locazione, l'affittuario può farlo anche in corso di contratto ma, affinché questo sia valido, deve notificare al concedente la propria volontà di recedere in forma scritta, a mezzo raccomandata A.R., almeno un anno prima della scadenza dell'annata.
Tra le altre peculiarità del contratto di affitto di fondo rustico troviamo l'obbligo, a carico della parte locataria, di coltivare il terreno seguendo le regole del buon padre di famiglia e, in particolare, affinché il terreno non perda le qualità di fertilità, la parte locataria è tenuta a rispettare le regole che la tecnica agraria insegna aventi ad oggetto le rotazioni delle coltivazioni, le concimazioni delle stesse e i lavori agricoli da compiere. Spettano al proprietario tutti gli interventi di natura straordinaria che non siano dovuti a colpa o negligenza dell'affittuario; a quest'ultimo spettano invece tutte le riparazioni ordinarie. Al fine di controllare che detti obblighi vengano rispettati dal conduttore, è diritto del proprietario quello di controllare personalmente i terreni agricoli affittati o di farli esaminare a persone da lui incaricate.
Qualora l'affittuario non rispetti gli obblighi a suo carico è diritto del concedente far valere la risoluzione contrattuale: è questo il caso in cui il proprietario riscontri una coltivazione del fondo irrazionale, anomala o una mancata manutenzione del fondo rustico o delle sue attrezzature. Altre cause che possono portare alla risoluzione contrattuale sono il mancato pagamento del corrispettivo previsto come canone di locazione e/o il subaffitto del terreno rustico.